Fondo Integrazione Malattia Infortuni E Assistenza Volontaria
 
FIMIAV

Statuto e Regolamento

ART. 1
In applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per gli operai agricoli e dei Contratti Integrativi Provinciali, tenuto conto del disposto degli artt.11 della L. 12-03-1968,n° 334,e 14 del D.L.. 22-12-1981, n° 791,convertito con modificazioni nella Legge 26-02-1982,n°54, è costituito per iniziativa delle Organizzazioni Sindacali di categoria ed al fine di integrare le prestazioni assistenziali in favore dei lavoratori della Provincia di Terni un Fondo denominato F.I.M.I.A.V. (Fondo Integrazione Malattia Infortuni e Assistenza Volontaria).

ART. 2
FIMIAV ha sede in Terni presso l’Unione Provinciale Agricoltori a Piazza Tacito,2.La sua durata è stabilita senza fissazione di termini.

ART. 3
FIMIAV, che non ha fini di lucro, ha per scopo di integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia ed infortuni ed in genere di integrare l’assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell’ambito del settore agricolo della Provincia di Terni che ne hanno diritto,

ART. 5
A tutti i lavoratori agricoli e florovivaisti della Provincia diTerni, dipendenti da aziende agricole e florovivaiste della Provincia di Terni in regola con il pagamento dei contributi del Fondo, è corrisposta una indennità giornaliera integrativa di quella loro corrisposta dall’INPS e/o dall’INAIL Ai sensi del CCNL degli operai agricoli a tempo indeterminato l’integrazione salariale è pari alla differenza tra il 90 % del salario contrattuale e gli importi della liquidazione di Legge corrisposta dall’INPS ed il 100% del salario contrattuale e gli importi della liquidazione di Legge corrisposta dall’INAIL. Per i lavoratori a tempo determinato l’integrazione salariale è pari alla differenza tra il 90% (INPS) e 100% (INAIL) del salario medio convenzionale previsto dai Decreti Ministeriali, e gli importi della liquidazione corrisposti dall’INPS o dall’INAIL Tale integrazione spetta anche ai lavoratori a tempo determinato che, iscritti negli elenchi nominativi dell’anno precedente,abbiano raggiunto il minimo di giornate lavorative che dà diritto all’indennità giornaliera di malattia. Lo stesso diritto compete ai lavoratori iscritti per la prima volta negli elenchi anagrafici nel momento del raggiungimento del 50° giorno di attività lavorativa. L’indennità di cui sopra è corrisposta per i giorni di carenza INPS/INAILtfino ad un massimo di 180 giornate annue.
Inoltre a tutti gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato della Provincia di Terni sarà corrisposta una indennità giornaliera per i tre giorni di carenza, per i periodi di malattia od infortunio che siano non inferiori a 5 giorni,pari al 100% del salario giornaliero contrattuale previsto dalle tabelle retributive provinciali vigenti al momento dell’ evento ed al relativo profilo professionale di appartenenza.
Gli operai agricoli possono altresì richiedere l’ integrazione al 100% del giorno di assenza dal lavoro, non retribuito,per la nascita di un figlio, allegando la busta paga del mese dell’ evento dalla quale risulti la mancata corresponsione della retribuzione di quel giorno ed il relativo certificato di nascita
Il Comitato di Gestione alla fine di ogni anno, valutata la consistenza del fondo cassa del FIMIAV potrà individuare un budget di spesa da destinare ad attività di formazione e/o informazione in materia di lavoro e sicurezza, nonché a favore di prestazioni sociali diverse da quelle già individuate.

Statuto FIMIAV (Cliccare per scarica documento in Pdf)